Le attività soggette al d.p.r. n.151 e la loro categorizzazione

Il d.p.r. n.151 differenzia le attività soggette alla prevenzione incendi in tre categorie: A, B e C.
Sono tutte elencate all'interno dell'allegato I e sono assoggettate a diverse discipline sulla base del rischio connesso all'attività, alla presenza di regole tecniche e alla necessità di tutela della pubblica incolumità.
Per le attività appartenenti alla categoria A soggette alle norme tecniche, non fornendo rischi particolare per la pubblica incolumità, non è più previsto il parere di conformità sul progetto.
Per tutte le categorie di attività è ora necessario, da parte del titolare, fare una richiesta formale di inizio attività (segnalazione di inizio attività) che corrisponde alla vecchia richiesta del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi). Inoltre, per quanto riguarda le attività nelle categorie A e B, i controlli da parte dei V.V.F. possono avvenire entro 60 giorni ed anche tramite metodo a campione. Per le attività in categoria C, il Comando dei V.V.F. effettua sempre il controllo entro 60 giorni. In questo modo si potranno garantire controlli a difesa della pubblica incolumità su tutte le attività che presentano un elevato rischio. Quel che si evince è quindi una notevole semplificazione ed un effettivo spostamento di responsabilità a favore dei Professionisti in relazione a certificazioni ed asseverazioni che verranno approfondite in altri articoli.
Ovviamente non sono incluse nel processo di esemplificazione delle procedure le attività industriali ad alto rischio che comportano ancora la presentazione di un rapporto di sicurezza secondo il d.lgs. del 17 agosto 1999 n. 334 e successive integrazioni.
Pongo altresì l'attenzione sul fatto che il nuovo decreto 151 contempla al suo interno la possibilità di effettuare successive modifiche dovute a mutamenti nell'ambito della tutela della pubblica incolumità.
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